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 2015  marzo 08 Domenica calendario

DIRIGENTI STATALI E INCARICHI ESTERNI COSÌ IL GOVERNO PUNTA AL RICAMBIO

ROMA La guerra è già iniziata. Prima ancora che questa settimana, al Senato, entri finalmente nel vivo l’esame della delega della Pubblica amministrazione, varata ormai 8 mesi fa dal governo, il tema dei temi, la rimovibilità dei dirigenti pubblici e la loro parziale sostituzione con figure a tempo, esterne, è già sul fuoco. Con tutte le polemiche sullo spoils system strisciante che introdurrebbe. La Corte dei Conti da una parte e il Tar dall’altra sembrano erigere argini robusti che limitano l’effetto combinato del decreto Madia (già convertito in legge) e della riforma in arrivo. Mentre i sindacati annunciano battaglia sul tema della mobilità dei dipendenti.
La norma
La possibilità di affidare incarichi dirigenziali all’esterno risale al 2001 (articolo 19, comma 6 del Dlgs 165). Prevede il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell’8% per quelli di seconda e una durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque. I prescelti devono essere «persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione», con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali, o con particolare specializzazione da formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate almeno quinquennali. Un censimento completo di quanti siano questi incarichi oggi non esiste.
Le soglie
Il decreto Madia, convertito in legge nell’agosto scorso, apporta una prima modifica: fa salire la soglia al 30% ma solo per gli enti locali, triplicandola. Consente ai sindaci di assumere collaboratori a tempo, retribuendoli come dirigenti, anche senza laurea, che invece serve ai dirigenti interni.
La delega sulla P.a., che sta per essere esaminata, introduce a propria volta, un ruolo unico dei dirigenti da cui questi vengono «pescati» di volta in volta per poter assumere incarichi. In assenza di questi ultimi per più di due anni, il dirigente diventa licenziabile. In una cornice simile, la possibilità, sia pure limitata, di chiamare senza concorso dei dirigenti esterni a tempo, diventa esplosiva e suscita il dubbio che in questo modo si avvii un ricambio della classe dirigente «infedele». Il concorso pubblico con cui si assumono i dirigenti di ruolo è altro dalla «procedura a evidenza pubblica» che viene attivata per quelli a tempo, che si esaurisce in una selezione pubblica per verificare l’esistenza delle competenze specifiche, senza graduatoria finale.
La Scuola
E che dire della parte della delega che riforma la Scuola della Pubblica amministrazione (che oggi sforna il 50% dei dirigenti assunti) trasformandola in un’agenzia e aprendo alle università private? Anche il nuovo meccanismo di reclutamento sembra infliggere una picconata ai tradizionali canali di accesso ai ruoli della dirigenza. Senza parlare dell’altra norma molto discussa che, nell’introdurre la distinzione tra la responsabilità dell’amministratore e quella del dirigente, assegna a quest’ultimo quella dell’«attività gestionale». Una norma interpretata come un alleggerimento della responsabilità dei primi (sindaci e assessori) a scapito dei secondi.
Le sentenze
Ma torniamo al reclutamento esterno e alle sentenze. La prima è della Corte dei Conti del dicembre scorso. Per la prima volta sostituisce la semplice adeguata motivazione necessaria per conferire l’incarico all’esterno con una previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne, consentendo la ricerca fuori solo in seguito a esito infruttuoso. Un catenaccio: sarà difficile non trovare tra i tanti dirigenti di seconda fascia chi sia disponibile e abbia le competenze per accedere a un ruolo superiore.
L’altra sentenza è quella del Tar Lazio che ha bocciato le nomine di alcuni dirigenti esterni, precedenti al decreto Madia, perché in sovrannumero rispetto ai criteri di legge e perché non sarebbero state cercate adeguatamente le professionalità interne. Inutile l’appello della Regione ai nuovi, più elevati limiti del decreto Madia.